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  • Cataliotti: Zaza e Morata insegnano, tutti i segreti dei trasferimenti in prestito con diritto di riscatto e controriscatto

    Cataliotti: Zaza e Morata insegnano, tutti i segreti dei trasferimenti in prestito con diritto di riscatto e controriscatto

    In ogni sessione di mercato è sempre più frequente che giovani calciatori professionisti di Serie A approdino nel campionato cadetto con la formula della cessione a titolo temporaneo (prestito) con diritto di opzione e contro-opzione. Una formula sperimentata anche da un grande club come la Juventus, che ha riacquistato questa estate Simone Zaza dal Sassuolo sfuttando la clausola a suo favore e che rischia invece di subire per mano del Real Madrid nel caso dello spagnolo Alvaro MorataChe significa?

    Calciomercato.com si è rivolta all'avv. e procuratore sportivo Jean-Christophe Cataliotti, esperto di diritto calcistico e titolare dei corsi per aspiranti osservatori e procuratori sportivi (per info si rinvia al sito www.footballworkshop.it), ponendo specifici interrogativi.

    Prestito con opzione: partiamo da qui. Che cosa comporta?
    Mettiamo il caso che una società di serie A voglia dare in prestito a titolo temporaneo un proprio calciatore in serie B per "fargli fare presenze" come si dice in gergo calcistico. Ebbene, la società cessionaria (quella di serie B, nel nostro esempio) potrà esercitare - previo accordo tra le società - il c.d. diritto di opzione, che consiste nel diritto di trasformare il prestito temporaneo del contratto in una cessione a titolo definitivo.

    Deve essere indicato nell'accordo tra le due società il prezzo da pagare per trasformare la cessione temporanea in cessione definitiva?
    Sì, è una delle condizioni che deve ricorrere perchè possa essere esercitato il diritto di opzione, ossia deve essere indicato il corrispettivo convenuto (il prezzo del cartellino!). Vi sono altre due condizioni, ovvero: che la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione; che la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione.

    E il calciatore potrebbe opporsi all'esercizio del diritto di opzione?
    Più che altro il calciatore potrebbe non consentire che venga inserita, nell'accordo tra le due società, la clausola relativa all'opzione. Ma, se la clausola viene autorizzata dal calciatore con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria, non potrà più opporsi all'esercizio del diritto di opzione.

    Nello stesso accordo spesso è contenuta la possibilità per la società cedente di "riprendersi" il calciatore. Come?
    Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, precisandone il corrispettivo, da esercitarsi in caso di esercizio dell’opzione da parte della cessionaria.

    A volte negli accordi tra le società viene inserito anche il c.d. obbligo di riscatto. Vale a dire?
    Negli accordi di cessione temporanea di contratto si può convenire l’obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva, al verificarsi di condizioni sportive specificatamente definite e semprecchè: a) l’obbligo di riscatto risulti nell’accordo di cessione temporanea, con l’indicazione del corrispettivo convenuto tra le parti; b) il contratto ceduto scada almeno nella stagione successiva a quella in cui va esercitato l’obbligo di riscatto; c) la società cessionaria stipuli con il calciatore un contratto che scada almeno nella stagione successiva a quella in cui va esercitato l’obbligo di riscatto. L’obbligo di riscatto, a pena di nullità, deve essere sottoscritto dal calciatore.

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