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  • Messias, la favola senza lieto fine – 2: le regole piegate contro una persona
Messias, la favola senza lieto fine – 2: le regole piegate contro una persona

Messias, la favola senza lieto fine – 2: le regole piegate contro una persona

  • Pippo Russo
    Pippo Russo
La patria del diritto ma anche del rovescio. L’aforisma di Leo Longanesi a proposito dell’Italia e dei suoi fori giurisdizionali suona più appropriato che mai se si analizza le carte del caso di Walter Junior Messias. Perché si scopre che una fattispecie apparentemente semplice viene resa complicata da interpretazioni successive, che spaccano il capello in sedici e finiscono col rendere alle norme uno stato di sostanza gommosa. Manipolabile e deformabile da ciascuno a proprio piacimento. E che nel mezzo di questo tira e molla si ritrovino compromessi i diritti di una persona è quasi un dettaglio. È successo a Messias, ma si era già verificato in precedenza. Con tanto di ricorsi alla giustizia ordinaria con sconfitta per la Figc. Si ipotizza, e si spera, che anche stavolta l’esito sia questo. Ma intanto il ragazzo brasiliano è stato condannato a un anno senza calcio, e rispetto a ciò non potrà esservi risarcimento che sani la ferita. Ma andiamo a analizzare la vicenda attraverso le carte.

LA PRIMA PUNTATA E' LEGGIBILE QUI

Tutto ha inizio con una Comunicato Ufficiale della FIGC, il numero 164/A riguardante i criteri per il tesseramento dei calciatori extracomunitari nelle varie categorie della piramide calcistica nazionale. Il documento è datato 26 maggio 2017, dunque è stato pubblicato in un momento nel quale la vicenda di Messias non è ancora avviata. La prosa del comunicato è raccapricciante, e semina una serie di condizioni e ostacoli alla possibilità di acquisire giocatori extra-UE da manuale dell’enigmista professionale. Eppure, in questa saga del sudoku normativo, vi sono dei punti che risultano chiarissimi e sono proprio quelli che consentirebbero al brasiliano d’essere tesserato da un club di Serie B. Ecco cosa dice il punto C), l’unico mediamente comprensibile dell’intero documento: “Le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie B nella stagione sportiva 2017/2018 non potranno tesserare calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. provenienti dall’estero”.

E dunque, le società di B non possono tesserare calciatori extracomunitari che provengano dall’estero, ma non viene posto loro nessun divieto al tesseramento di calciatori extracomunitari già presenti in Italia. A rafforzare questa interpretazione sembra provvedere il punto E): “Le società che disputeranno nella stagione sportiva 2017/2018 i Campionati di Divisione Unica della Lega Italiana Calcio Professionistico non potranno tesserare calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. provenienti dall’estero, né tesserare con lo status di professionista calciatori di detti paesi già tesserati in Italia con status diverso da quello di professionista, fatta eccezione per le società neo promosse in Divisione Unica che potranno stipulare contratto da professionista con i calciatori dilettanti di detti paesi, già per esse tesserati nella stagione sportiva 2016/2017”.

Al di là del sadismo esercitato verso il lettore, che più s’inoltra nella lettura e più ha l’impressione di dover interpretare un testo scritto in braille, il senso appare inequivoco e pone due punti fermi: 1) alle società di serie C viene vietato di tesserare calciatori non comunitari anche nel caso in cui questi siano già in Italia “e con uno status diverso da quello di professionista”; 2) la sola eccezione è ammessa per i club che siano neopromossi dalla serie D, e che abbiano già nelle loro file calciatori extracomunitari. Ciò che spicca nel punto E è l’esplicito divieto, per le società di serie C, di tesserare calciatori extracomunitari già presenti in Italia, sia professionisti che dilettanti. Una specificazione che nel caso dei club di serie B non viene fatta, il che lascia spazio, sempre nel caso della B, per il tacito consenso al tesseramento di calciatori extracomunitari provenienti da categorie dilettantistiche. Esattamente il profilo in cui rientra Messias.

Succede dunque che il 17 luglio scorso la Pro Vercelli acquisisca Messias dal Chieri, e gli faccia firmare un contratto triennale lordo da 48 mila euro annui più diecimila euro di rimborsi spese. Nove giorni dopo, 26 luglio, giunge un comunicato della Figc, cioè lo stesso ente che ha emesso il Comunicato numero 164/A. Potete leggere da voi che, secondo il parere dell’Ufficio Tesseramento Federazione, “non risultano motivi ostativi al tesseramento del calciatore in oggetto”.

Messias, la favola senza lieto fine – 2: le regole piegate contro una persona

L’iter dovrebbe concludersi qui, e invece dopo soltanto un giorno arriva il comunicato della Lega di Serie B. che a firma del responsabile dell’Ufficio Tesseramento, Giorgio Rovati, prende a pesci in faccia la Figc e comunica laconicamente che per la categoria i soli extracomunitari tesserabili sono quelli di cui parla il punto F del Comunicato. Ma cosa dice questo punto F? Tenetevi forte, perché la lettura potrebbe risultare traumatica per le vostre facoltà cognitive:
“Le limitazioni numeriche di tesseramento per società professionistiche non riguardano i calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. già tesserati alla data del 30 giugno 2017 in Italia per società professionistiche, fatta salva l’applicazione della normativa in materia di visti e permessi di soggiorno e quanto successivamente previsto per coloro che intendano assumere per la prima volta lo status di Giovane di Serie. In tal caso, il tesseramento senza limitazioni numeriche, come Giovane di Serie, di calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., è consentito:
- per i maggiorenni, a condizione che siano legalmente residenti in Italia in quanto trasferiti da minorenni al seguito della famiglia e per ragioni non legate alla attività sportiva o siano stati tesserati, per almeno una stagione sportiva, per una società dilettantistica o che svolga attività di settore per l’attività giovanile e scolastica;
- per i minorenni, a condizione che siano rispettate le disposizioni della FIFA”.
La sostanza dice che, per le società professionistiche, le limitazioni di tesseramento degli extracomunitari non riguardano i calciatori già presenti in Italia con lo status di professionisti. E questa specificazione, secondo l’interpretazione dell’Ufficio Tesseramento, sarebbe un’escludente verso i calciatori extracomunitari che abbiano uno status non professionistico.

A me pare che, semplicemente, il Comunicato 164/A dica delle cose totalmente contraddittorie. Scritte da un piede sinistro, forse con alluce valgo. E che nel mezzo di queste contraddizioni non vi sia spazio per l’esplicito divieto fatto ai club di B verso il tesseramento di calciatori extracomunitari non professionisti. Su queste contraddizioni fa leva il ricorso presentato dai legali di Messias in data 11 agosto presso il Tribunale Federale. Alle argomentazioni dei legali di Messias si oppongono le controdeduzioni degli avvocati della Lega, presentate il 25 agosto. Cioè a soli sei giorni dalla chiusura del calciomercato, e della data che separava Messias dal bivio fra il sogno della carriera professionistica e il limbo di una stagione d’inattività. Le controdeduzioni degli avvocati della Lega di B, Luca Ferrari e Matilde Rota, troveranno ampio riflesso nella successiva sentenza emessa dal Tribunale Federale, Sezione Tesseramenti. Fra l’altro, i due legali della Lega di B si spingono oltre tracciando scenari allusivi. Si legge a pagina 5 del documento:
“Peraltro, se si volesse seguire il ragionamento del Signor Messias (secondo il quale sarebbe consentito alle società della LNPB tesserare cittadini calciatori di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. previo tesseramento precedente per una società non professionistica), la restrizione imposta ai punti C) e F) del C.U. FIGC n. 164/A sarebbe a quel punto facilmente aggirabile attraverso l’escamotage consistente nel far tesserare a società sportiva dilettantistica (ad esempio, il Calcio Chieri) il calciatore della cui prestazione sportiva si vuole avvalere la società professionistica (ad esempio, la Pro Vercelli)”.

Ma pensa te quanto saranno diabolici questi dirigenti della Pro Vercelli! Va a finire che scopriamo un piano diabolico messo in atto già un anno fa, col tesseramento di Messias da parte del Chieri. O anche due anni fa, ai tempi in cui il brasiliano venne tesserato dal Casale. O vuoi vedere che già ai tempi in cui il brasiliano giocava nei campionati Uisp c’era un disegno machiavellico? Roba che i teorici della cospirazione sono anime candide, al confronto. Il bello è che, nel capoverso successivo, gli avvocati della Lega di B precisano che:
“La LNPB non intende certamente insinuare che, con la richiesta di tesseramento di cui si discute, la Pro Vercelli intendesse deliberatamente aggirare la restrizione: il caso si presta evidentemente ad esempio ai fini di una corretta interpretazione e applicazione della norma”.
E già, non volevano mica insinuare: era solo una cosa detta così per dire, un’ipotesi di scuola. Come dire: “Non voglio mica insinuare che ieri sera t’ho visto in coda all’entrata di quel topless bar. Sto solo facendo un’ipotesi”.

A ogni modo, la decisione del Tribunale Federale arriva il 13 settembre. Cioè 13 giorni dopo la chiusura del calciomercato. Il ricorso di Messias viene rigettato, e soprattutto si pretende di stroncarne le argomentazioni con speciale riferimento alla tesi secondo cui il divieto per il tesseramento, per la B, sarebbe rivolto soltanto ai calciatori extracomunitari “provenienti dall’estero”. E cosa s’inventano i giudici del Tribunale Federale? Il cosiddetto “tenore letterale”. Proprio così, che ci crediate o no:“Il calciatore, nell’offrire detta interpretazione, si è limitato a considerare il tenore letterale della norma”.

Sudokumania
Praticamente, i giudici del Tribunale Federale ci stanno dicendo che nel leggere una norma non possiamo nemmeno essere sicuri di ciò quanto la norma dice “alla lettera”. Meraviglioso. Praticamente, nello Stato di Diritto, i codici possono dipendere dagli umori dell’Oracolo di Delfi o dalle lune del Mago Oronzo. Prosegue il testo: “Come noto (sic!), l’attività interpretativa delle norme non deve essere limitata al mero significato letterale delle parole usate, isolando la norma dal suo contesto, ma deve essere condotta ponendo in relazione al sistema normativo in cui si inserisce la norma da interpretare”. E il “sistema normativo” sarebbe quel guazzabuglio costituito dai punti C, E e F in cui si dice ogni cosa possibile e si consuma ogni possibile contraddizione, più il generico indirizzo restrittivo verso gli extracomunitari voluto dal presidente federale del caso Opti Pobà. Inoltre, i giudici federali decidono di ignorare il precedente (citato dagli avvocati di Messias e da un nostro attento lettore, che si è firmato Contact nello spazio dei commenti allegati al precedente articolo), quello del bosniaco Enis Nadarevic e del suo tesseramento col Varese che venne imposto alla Figc da un tribunale della repubblica. E a questo punto sarà un altro tribunale della repubblica a stabilire se Messias potrà avvalersi dei propri diritti di uomo libero, e realizzarli su un campo da calcio. Detto in tenore letterale, va da sé.
(2. fine)
@pippoevai

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