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  • Pippo Russo: l’idea d'onorabilità del ragionier Tavecchio

    Pippo Russo: l’idea d'onorabilità del ragionier Tavecchio

    Onoratissimi. Dovremmo sentirci così, dopo aver letto il comunicato dello scorso 26 marzo in cui la FIGC ha annunciato le misure che dovrebbero evitare il verificarsi di nuovi casi Parma. Stando alle intenzioni, ampiamente propagandate, grazie alle norme che entreranno in vigore dal primo luglio non sarà più possibile al Manenti di turno acquistare un club. Fine lodevole, ovviamente. Peccato che i mezzi varati, cioè le norme preannunciate e ancora da scrivere, lascino quantomeno perplessi. Soprattutto quelle che dovrebbero garantire l’onorabilità di chiunque intenda acquisire partecipazioni in una società di calcio. E che analizzate nel dettaglio si rivelano risibili almeno quanto l’assenza di valutazione critica da parte della stampa italiana, che si è limitata a registrare i toni trionfalistici del ragionier Carlo Tavecchio. Costui ha parlato di "norme epocali". E invece di epocale c’è soltanto l’insipienza di questo governo del calcio, che ancora una volta si dimostra incapace di qualsiasi autoriforma. E proprio i provvedimenti annunciati ne sono l’ennesima dimostrazione. Ma per capire andiamo nel dettaglio.

    Il terzo paragrafo di un comunicato scritto in un italiano contorto e involuto (e che potete consultare in pdf a questo indirizzo) premette che “Tale normativa si applica a tutte quelle acquisizioni di quote o azioni societarie che determinino una partecipazione al capitale non inferiore al 10%”. E già si parte male. Perché mai non si dovrebbe sorvegliare sulle acquisizioni inferiori al 10%? E soprattutto: il 9,99% vi sembra una percentuale da poco? Nei fatti ciò significa che acquisendo un  pacchetto del 9,99% potrebbero entrare nel club anche un Manenti bis, o la Banda Bassotti, o il Mago do Nascimento, e la FIGC del ragionier Tavecchio non ci troverebbe nulla da ridire. Ma andiamo avanti.

    Poco oltre, e ancora una volta in un italiano labirintico, si specifica che il requisito di onorabilità va misurato a partire dai seguenti parametri: “reati puniti con pena edittale massima superiore ai 5 anni, per i reati di cui alle legge 401/1989 ed alla legge 376/2000, per i reati di truffa ed appropriazione indebita e opportuna verifica antimafia previo accordo di collaborazione tra Federazione e Ministero dell’Interno”.

    Questo dice il comunicato. E allora andiamo nel dettaglio dei singoli riferimenti. Innanzitutto vengono esplicitamente citate le leggi 401/1989 sulla frode sportiva e 376/2000 meglio conosciuta come legge antidoping. A proposito della legge sulla frode sportiva, sarebbe bello sapere quale sia la posizione della FIGC su coloro che per questa fattispecie hanno già avuto le loro magagne. Come il presidente e proprietario del Genoa, Enrico Preziosi, che fra l’altro è stato anche condannato a un anno e mezzo in primo grado a giugno 2013 per evasione fiscale causa mancato versamento di 8 milioni di Iva relativa all’esercizio 2011 del Genoa, e ha patteggiato una condanna di 23 mesi (indultata) per bancarotta fraudolenta relativa al fallimento del Como . L’onorabilità è un filtro attivo da oggi in poi o anche un lavacro retroattivo? Sarebbe bello avere un supplemento di spiegazione su questo aspetto, giusto per capire quale sia l’idea di onorabilità coltivata dal ragionier Tavecchio. E ancora, si parla confusamente di “opportuna verifica antimafia”, e vengono specificati i reati di truffa e appropriazione indebita. Come mai solo questi due e non altri? Come la mettiamo con la bancarotta fraudolenta pluriaggravata, reato per il quale il presidente sampdoriano Massimo Ferrero ha chiesto di patteggiare un anno e dieci mesi per il crack della compagnia aerea Livingston? Se ne discuterà il prossimo 30 aprile presso il tribunale di Busto Arsizio, ma è già lecito chiedersi: è compatibile un patteggiamento, e per un reato del genere, col requisito di onorabilità delineato dal ragionier Tavecchio e dai suoi consiglieri?

    E tuttavia, il meglio deve ancora essere analizzato. Lo si trova all’inizio del frammento riportato, dove si fa riferimento ai reati la cui pena edittale massima sia superiore ai 5 anni. Ciò significa che tutti i reati la cui pena massima sia dai cinque anni in giù vengono giudicati irrilevanti per valutare l’onorabilità di un aspirante azionista o acquirente. E vien da dire: se cinque anni vi sembrano pochi…

    Giusto per darvi un’idea, vi riporto alcuni dei reati la cui pena edittale tocca un massimo di cinque anni: abuso d’ufficio, esercizio abusivo di professione, abbandono di minori o persone incapaci, adulterazione o contraffazione di cose in danno della pubblica salute, danneggiamento, intralcio alla giustizia, violenza privata, resistenza, rissa, simulazione di reato, corruzione di minori, atti osceni, incesto. La lista sarebbe ancora lunghissima, e non avrebbe senso riportarla per intero. Basta dire che nessuna delle cinque condanne subite negli anni passati dal ragionier Tavecchio sarebbe ostativa. E che chiunque abbia commesso uno o più dei reati elencati non si vedrebbe negare la possibilità di acquisire una quota dal 10% in su di un club di A. Chi invece ha commesso un bell’omicidio plurimo colposo dovrà accontentarsi del 9,99% e senza nemmeno dichiararsi. Interessa l’oggetto, signor Schettino?

    Cambiamenti davvero epocali, caro ragionier Tavecchio. È proprio un’onorata società calcistica quella che vuole regalarci.

    @pippoevai

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