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  • Coni, ecco le novità sugli agenti sportivi stabiliti ed extracomunitari: via libera ai politici

    Coni, ecco le novità sugli agenti sportivi stabiliti ed extracomunitari: via libera ai politici

    • Pippo Russo
      Pippo Russo
    Il 2019 si è chiuso con un nuovo rimaneggiamento del Regolamento Coni sugli Agenti Sportivi, materia che per Calciomercato.com è stata oggetto di ripetuto intervento durante lo scorso anno solare. La questione è complessa e il compito di normarla non dei più semplici. Inoltre, non sempre la mano dell'estensore è felice nello stilare le singole norme, ciò che origina complicate situazioni interpretative e il rischio di aprire la strada a controversie di tipo sempre nuovo. Soprattutto c'è un curioso gesto di benevolenza nei confronti dei detentori di cariche politiche, sia rappresentative che di partito.

    Di tutto ciò Calciomercato.com ha chiacchierato con l'Agente sportivo e avvocato Antonio D'Atri, uno dei massimi esperti italiani in materia di Diritto Sportivo, per fare un giro d'orizzonte sulle novità contenute dal testo. Una valutazione che fa scaturire due impressioni di fondo: uno sforzo da parte del CONI per migliorare la precedente versione e la sensazione che il lavoro di aggiustamento normativo non sia finito qui.

    “Certamente dovranno esserci altri passaggi – sottolinea D'Atri – perché innanzitutto bisognerà adeguare il Regolamento Figc affinché recepisca le novità dettate dal Coni. E ciò vale anche per le altre tre federazioni italiane che prevedono il professionismo (basket, ciclismo e golf, ndr). Inoltre l'articolo 24 del regolamento prevede che, in caso di delibera della Giunta Coni, il recepimento di queste norme possa essere esteso anche a federazioni sportive che non prevedano il professionismo. L'esempio emblematico è quello della pallavolo. Soprattutto, a mantenere la situazione in fieri è l'attesa che venga pubblicato il nuovo regolamento Fifa. Ma la vera novità è quella che riguarda gli agenti stabiliti”.

    Cioè, gli agenti che secondo il dettato (articolo 2, paragrafo 1, comma b) presentano il profilo di “cittadini dell'Unione Europea che sono in possesso di un titolo abilitativo e sono pertanto abilitati in un altro stato membro”. Questa è la formulazione presente nella nuova versione del Regolamento Coni. Che contiene una specificazione rispetto alla precedente. “Vengono introdotte delle novità. Innanzitutto, l'agente stabilito può essere iscritto presso un registro nazionale anche in conseguenza di un'abilitazione ottenuta presso una federazione internazionale. Ritengo che questo dispositivo sia stato inserito anche in previsione del futuro regolamento Fifa, attualmente in fase di stesura e che si prevede sia operativo entro la finestra di mercato estiva 2020. C'è però un altro aspetto molto importante, che definisce ulteriormente il tema degli agenti sportivi stabiliti, da cui nei mesi scorsi erano scaturite a controversie. Nella sua nuova formulazione l'articolo 2 fa riferimento esplicito alla necessità di acquisire il “titolo abilitativo”. E ciò rimanda al comma e), novellato pure questo esplicitamente per gli agenti stabiliti. La nuova formulazione dice che questo titolo abilitativo debba essere conseguito 'con il superamento di esame di abilitazione avente contenuti equivalenti'. Ciò pone una condizione in apparenza limitativa, ma giustificata dal fatto che, alla luce della portata degli interessi, economici e non solo, che muove “l’azienda sport in Italia e Europa” (costituendo 1,3% circa del PIL nazionale in Italia e 1,5% in Europa), miri ad accertare ed elevare i requisiti di professionalità dei soggetti operanti quali agenti sportivi in Italia, siano essi stabiliti o italiani iscritti al corrispondente registro federale della federazione professionistica nella quale esplicano la propria attività professionale come disciplinata ex lege. Perché, nel caso di non corrispondenza dei contenuti dell'esame abilitante ovvero del mancato possesso di tutti i requisiti richiesti, la federazione sportiva nazionale professionistica è tenuta, stando a quanto disposto dal regolamento CONI, all’art. 4 comma 2, a respingere la richiesta dell’agente cittadino dell’UE che voglia iscriversi presso il registro agenti stabiliti della Federazione in Italia”.

    Dunque, c'è la novità rilevante che per gli agenti abilitati da altra federazione nazionale in ambito UE si richieda il superamento di un esame, i cui contenuti e gradi di difficoltà siano equivalenti a quelli dell'esame affrontato dagli agenti italiani. La ratio della norma è comprensibile, poiché oltre a quanto appena detto (in termini di grado di professionalità da garantire) essa prova anche a evitare tentativi di elusione della normativa da parte di  soggetti che non vogliano sottoporsi alle strettoie del severo esame italiano. “Auspico che quanto prima le altre Federazioni di altri paesi appartenenti all’UE predispongano un esame corrispondente a quello che devono sostenere gli aspiranti agenti in Italia ovvero che sia la stessa FIFA a introdurre tale prova di esame, come avveniva anni fa, anche in considerazione delle intenzioni manifestate dallo stesso presidente Infantino di reintrodurre l’esame FIFA e disciplinare l’attività degli agenti nonché di redigere un’apposita normativa relativa ai flussi finanziari delle operazioni (magari mutuando il sistema di Clearing House presente per le transazioni in materia di regolazione dell’attività e delle transazioni sui mercati finanziari con riferimento, ad esempio, a quei derivati OTC espressamente indicati dai regolamenti attuativi del c.d. Regolamento EMIR). Tale auspicio è motivato dalla necessità di prevenire potenziali rilievi in termini di lesione della libera circolazione per gli agenti di altri paesi UE, pur registrati dalla propria federazione ma che, a seguito della deregulation avvenuta nel 2015, non ha inteso strutturarsi. Staremo a vedere se questo punto provocherà frizioni”.

    “Quanto alle altre novità importanti – prosegue D'Atri – c'è quella contenuta nell'articolo 17 che introduce il comma 5, secondo cui gli agenti accettano di sottoporsi al potere disciplinare della Commissione Agenti del Coni. Si tratta di una novità interessante perché sancisce il definitivo assoggettamento di un “para-tesserato” che viene ricondotto, ad avviso del CONI e della Figc nel proprio Codice di Giustizia Sportiva, nell’alveo dei soggetti rilevanti per l’Ordinamento pur non essendo formalmente tesserato come un calciatore, o un dirigente ad esempio.

    Molto particolari gli interventi sul tema delle incompatibilità e del conflitto d'interesse. “Rispetto al ruolo di agente sportivo, l'incompatibilità viene dichiarata soltanto per gli amministratori o dipendenti di soggetti pubblici. Facendo una battuta, mi viene da dire che un politico con la rettifica apportata potrebbe fare l'agente qualora superasse l’esame e fosse in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti”. Ma anche viceversa, se è per questo. La precedente formulazione dell'articolo 18 estendeva l'incompatibilità a “altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici”. Una sbianchettata mica male. A cosa prelude una novità del genere?

    “Parecchio significativa è anche la modifica del comma successivo – sottolinea l'avvocato e agente sportivo D'Atri –; il conflitto d'interesse viene limitato e circoscritto a interessi e partecipazioni 'in imprese, associazioni e società operanti nel settore sportivo per il quale [sia stata conseguita] l'abilitazione', mentre prima era estesa a tutti i settori sportivi. Molto importanti sono anche le novità introdotte nell'articolo 20, quello relativo al regime sanzionatorio. Viene stabilito che la Commissione Agenti del Coni sia competente per la valutazione delle violazioni commesse dagli agenti, mentre alla Commissione Agenti della singola federazione è competente a svolgere attività inquirente e requirente per le violazioni commesse entro la sfera della federazione, potendo delegare l'attività d'indagine alla propria Procura Federale. Direi che, mutatis mutandis e fatte le dovute differenze, si tratti di un meccanismo che presenta analogie con quello previsto in materia di vigilanza dei mercati finanziari e in particolare bancario, dove la Banca d'Italia si incarica di compiere l'istruttoria sui casi nazionali mentre la BCE è competente per le realtà e i dossier di istituti bancari più grandi, ovverosia quelli che comportino un rischio sistemico.”

    Un altro tema che rischia di essere scivoloso è quello degli agenti extracomunitari. Rispetto ai quali c'è anche un refuso nel testo, poiché si rimanda all'articolo 2 del regolamento quando invece quello corretto è il 4. Essi dovranno eleggere domicilio, per la durata di un anno, presso un agente abilitato o stabilito che a sua volta opererà 'secondo le istruzioni del domiciliante'. La domiciliazione deve avvenire prima che vengano stipulati i contratti d'intermediazione, pena la loro nullità. “E anche qui mi pare che vi sia un chiarimento rispetto alla previgente previsione del regolamento con specifiche sia della durata dell’accordo con l’agente italiano o stabilito, sia per ciò che attiene all’attività e modus operandi in ottemperanza alle istruzioni del domiciliante” afferma il nostro interlocutore.

    Ulteriore sfumatura meritevole di pregio visto l’impatto destinato ad avere: gli agenti abilitati prima del 1° aprile 2015 potevano iscriversi entro il 31 dicembre 2019 al Registro Coni. Superato tale termine, potranno ancora iscriversi ma soltanto dopo aver frequentato un corso di aggiornamento. Diversa la situazione dei procuratori sportivi iscritti fra il 31 marzo 2015 e il 31 dicembre 2017 o per gli agenti provvisori, che potevano esercitare fino allo scorso 31 dicembre”.

    Altri punti qualificanti. L'articolo 19 specifica che, nel caso di organizzazione dell'attività in forma societaria, i soggetti che non siano in possesso del titolo abilitativo “non hanno poteri di rappresentanza o di gestione e non possono comunque svolgere attività assimilabili a quelle dell'agente sportivo”. Per quanto riguarda la risoluzione delle controversie, all’art. 22), viene introdotta al comma 2 la facoltà (che dovrà essere prevista sin dal principio nel contratto di mandato) di derogare alla previgente automatica devoluzione al Collegio di Garanzia CONI per “…tutte le controversie aventi ad oggetto la validità, l’interpretazione e l’esecuzione dei contratti di mandato stipulati dagli agenti sportivi nonché le relative controversie di carattere economico”. “Tale previsione è particolarmente sentita dagli agenti sportivi in quanto l’approdo a una giustizia sportiva, celere ed efficace, per le fattispecie previste dal regolamento potrebbe rappresentare un passo molto importante per l’intero sistema”.

    “Tornando un attimo sul tema del conflitto d'interesse – conclude D'Atri – ci tengo a sottolineare come il comma 5 dell'articolo 18 insista sul fatto che gli agenti non possano assumere cointeressenze o partecipazioni nei diritti economici relativi al trasferimento di un atleta. Ovviamente si parla di TPO/TPI, un tema che da molte parti si ritiene caldo anche in considerazione delle pronunce della giustizia sportiva internazionale, recentemente, confermate anche da parte della Giustizia Ordinaria”. E su questo punto non possiamo che essere totalmente d'accordo.

    @pippoevai

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