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  • I diritti d'immagine e il nodo dell'incompatibilità

    I diritti d'immagine e il nodo dell'incompatibilità

    • Pippo Russo
      Pippo Russo
    Il regolamento sugli agenti sportivi contiene una gigantesca lacuna. E le polemiche delle scorse settimane, successive alla severissima selezione effettuata in sede di esami d'abilitazione Coni e Figc, non hanno fatto sì che essa venisse individuata. La falla riguarda la questione dei diritti d'immagine. Che nelle distinte versioni del regolamento non è presente. A proposito di ciò, va aggiunto che questa mancanza non è un'esclusiva del testo Figc. Si tratta piuttosto di un peccato originale, da attribuire al regolamento sugli intermediari emanato dalla Fifa e entrato in vigore a aprile 2015. Quel testo fa da parametro al regolamento Figc, che però dal canto suo nasce in seguito alla spinta di una legge dello Stato. Va ricordato infatti che la nuova disciplina italiana sugli agenti sportivi ha origine nella Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (ossia, la Legge di Stabilità 2018), e dal successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dcpm) del 23 marzo 2018. Da questi due provvedimenti è giunta la spinta per il regolamento del Coni sugli agenti sportivi, che a sua volta fa da premessa ai regolamenti delle singole federazioni sportive. Ma per meglio comprendere la questione è il caso di esporla nel dettaglio.



    Working with intermediaries – Partiamo proprio dal regolamento Fifa ​(Regulations on Working with Intermediaries) che in realtà è una deregulation.  Voluto dall'allora presidente Joseph Blatter, esso mette fine all'obbligo di ottenere la licenza Fifa per esercitare il ruolo di agenti. Da quel momento viene autorizzato il profilo dell'intermediario. A costui basta iscriversi presso un registro aperto da ciascuna federazione nazionale, versare una tassa (nel caso italiano si tratta di 500 euro), e il gioco è fatto. Sulle conseguenze di tale apertura dei ranghi è superfluo tornare a soffermarsi. Se ne è già scritto in abbondanza. Piuttosto, è bene spostare l'attenzione sul profilo dell'intermediario per come viene delineato nel documento stilato dalla Fifa, sia in fase di definizione preliminare che nell'articolo 1 del regolamento stesso. In sede di definizione, si legge che per intermediario debba intendersi: “Una persona fisica o giuridica che, a titolo venale o gratuito, rappresenti un calciatore e/o un club in una trattativa che abbia come scopo la stipula di un contratto di lavoro, o che rappresenti un club in una trattativa che abbia come scopo un accordo di trasferimento”. Poco oltre, all'articolo 1, si stabilisce che: “Le seguenti disposizioni sono rivolte alle federazioni nazionali relativamente alla prestazione di servizi di un intermediario di calciatori o di club con lo scopo di: 1) stipulare un contratto di lavoro tra calciatore e club; 2) realizzare un accordo di trasferimento fra due club”. Si tratta di termini molto chiari. E la chiarezza sta in ciò che essi dicono, ma soprattutto in ciò che non dicono (e dunque escludono dalla normazione).

    Rispetto a quanto indicato dalla Fifa, le disposizioni presenti nell'articolo 1 del Dcpm 23 marzo 2018, che a loro ricalcano le indicazioni presenti nell'articolo 373 della Legge di Stabilità, aggiungono una terza opzione rispetto alla stipula del del contratto di lavoro tra calciatore e club e all'accordo di trasferimento fra club: quella relativa al tesseramento presso una federazione sportiva professionistica. Tali indicazioni presenti nel Dcpm sono recepite dalle distinte versioni del Regolamento Agenti Sportivi Figc, che come si legge nelle Disposizioni Preliminari presenti anche nell'ultimo aggiornamento : “(...) disciplina l'attività dell'Agente Sportivo abilitato in ambito calcistico, il quale mette in relazione due o più soggetti ai fini della : i) conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di prestazione sportiva professionistica; ii) della conclusione di un contratto di trasferimento di una prestazione sportiva professionistica; iii) del tesseramento dei professionisti presso la Figc”. Queste formule vengono ribadite più avanti, nell'articolo 5.3 del regolamento Figc relativo al “Contratto di mandato”. Se si guarda invece a quanto dice l'articolo 5 del testo Fifa, si scopre un punto d'indefinitezza che potrebbe essere la premessa di ulteriore normazione da parte della federazione internazionale. Si legge infatti al comma 1: “Per chiarezza, i club e i calciatori devono specificare nel relativo contratto  di rappresentanza quale sia la natura della relazione che essi hanno coi propri intermediari, per esempio, se le attività dell'intermediario costituiscano un servizio, una consulenza nell'ambito dell'articolo 1 comma 1 di questo regolamento, l'acquisizione di un rapporto di lavoro o ogni altra relazione legale”. L'indefinitezza del riferimento a “ogni altra relazione legale” potrebbe essere lo spiraglio per inserire una normazione sui diritti d'immagine. Ma va ribadito che, stando così le cose, l'assenza dello specifico riferimento normativo lasci irrisolta la questione e renda ampi margini di manovra e discrezionalità ai soggetti coinvolti. L'attività degli intermediari normata dal regolamento è soltanto quella collegata alle prestazioni agonistiche dei calciatori: rinnovi contrattuali e trasferimenti.

    Il concetto di gestione della carriera – Ma perché si sta qui a chiedere che il tema dei diritti d'immagine venga normato dal regolamento sugli intermediari? Il motivo sta nel fatto che la commercializzazione dei diritti d'immagine è parte sempre più importante del lavoro svolto dagli intermediari. Come abbiamo sottolineato in un libro di recente pubblicazione (“Soldi e pallone. Come è cambiato il calciomercato”, Meltemi), l'opera di coloro che molti insistono a chiamare “procuratori” ha smesso di riguardare soltanto il rinnovo dei contratti o la mediazione sui trasferimenti. Si è affermato il più complessivo concetto di “gestione della carriera”, che punta alla cura e allo sfruttamento di ogni possibile fonte di reddito per il calciatore. E in questo contesto, quanto più ci si sposta verso i livelli di vertice tanto più i diritti d'immagine assumono rilevanza assoluta. Gli agenti/intermediari di maggior spessore li inseriscono nei piani personalizzati di gestione della carriera, e addirittura creano sezioni specialistiche delle loro agenzie. Inoltre, il caso del trasferimento di Neymar dal Santos al Barcellona (estate del 2013) dimostra come l'iper-valutazione dei diritti diritti d'immagine, oltre a falsare in modo pesante la distribuzione dei valori finanziari coinvolti nella transazione, possa configurare situazioni molto prossime alle TPO. Tenendo conto di ciò, si capisce quanto sia urgente intervenire nella normazione di tale elemento. Il ritardo accumulato è già molto grave.

    IncompatibilitàNon è ancora tutto. C'è un altro aspetto molto delicato, quello della possibile incompatibilità. L'articolo 2.2 del regolamento FIGC, intitolato “Requisiti soggettivi per l'iscrizione al Registro federale”, espone nei commi 2 e 3 dei divieti ben precisi. Possono essere iscritti nel registro “coloro che non sono tesserati della F.I.G.C., non sono dirigenti, calciatori o tecnici e comunque che non ricoprano o non abbiano ricoperto nell’anno precedente alla richiesta di iscrizione, direttamente o indirettamente, di diritto o anche solo di fatto, a titolo gratuito o oneroso, cariche/ruoli/funzioni, contrassegnate da potestà decisionali” e “ coloro che non abbiano rapporti professionali o di qualsiasi altro genere, nell’ambito della F.I.G.C., o delle società ad essa affiliate, in grado di creare una situazione di conflitto di interesse anche solo potenziale”. E più avanti, nell'articolo 5.2 dedicato alla persona giuridica iscritta al registro, viene specificato nel comma d) che “nessuno dei soci deve essere legato da rapporto di coniugio, di parentela o di affinità fino al secondo grado, con soci o con soggetti comunque aventi un’influenza su società di calcio italiane o estere”. Dunque, mettendo le cose in termini semplificati, un intermediario iscritto all'albo non può essere dirigente di club calcistico, né avere parenti che lo siano. Ma questa restrizione, ancora una volta, riguarda gli intermediari che si occupino soltanto della parte riguardante le prestazioni sportive. Invece non c'è incompatibilità fra il ruolo di agente/consulente per i diritti d'immagine e l'assunzione di una carica che “di fatto o di diritto” comporti potestà decisionale nelle politiche dei club, e lo stesso vale rispetto ai rapporti di parentela. Ma come la mettiamo se soggetti specializzati nella gestione di diritti d'immagine assumono (in via diretta o indiretta) il controllo di società calcistiche? A noi pare che ciò configuri un gravissimo conflitto d'interesse, tanto quanto lo è nel caso di soggetti che gestiscono la dimensione agonistica della carriera dei calciatori. Peraltro, ci risulta che ciò stia già avvenendo nelle nostre categorie dilettantistiche. Ce ne occuperemo, ma intanto sarebbe il caso che il mondo del calcio si attivasse per colmare questo vuoto regolamentare. E per la Figc sarebbe una nota di grande merito se tutto ciò partisse dal nostro sistema nazionale attraverso una proposta di modifiche da apportarsi in sede di legge ordinaria, specie in questa fase che vede un grande lavorio legislativo di ridefinizione dello sport italiano.

    @pippoevai

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